La Regione Lombardia, al fine di salvaguardare il tessuto economico del territorio regionale, di favorire la ripresa delle attività, di arginare la crisi di liquidità dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie determinata dalla pandemia COVID-19, ritiene opportuno disporre la sospensione dei versamenti dovuti a titolo di tassa automobilistica.
Per questi motivi, ha adottato le seguenti decisioni:
- limitatamente alla tassa automobilistica, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Lombardia, sono sospesi i termini dei versamenti, anche in domiciliazione bancaria, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 settembre 2020, nonché nel periodo decorrente dal 21 febbraio 2020 per i contribuenti residenti o aventi sede legale od operativa nei Comuni lombardi di cui all’allegato 1 del d.p.c.m. 23 febbraio 2020 (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini), ferma restando la facoltà dei singoli contribuenti di provvedere comunque entro le ordinarie scadenze dei periodi tributari;
- i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2020;
- si procede, esclusivamente per i contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio delle Regione Lombardia alla sospensione della riscossione della rate in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 30 settembre 2020 nonché nel periodo decorrente dal 21 febbraio 2020 per i contribuenti residenti o aventi sede legale od operativa nei Comuni lombardi di cui all’allegato 1 del d.p.c.m. 23 febbraio 2020 (vedi punto 1), dei debiti tributari senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al pagamento delle rate residue, con cadenza mensile, a decorrere dal 31 ottobre 2020.