Il Comune di Giove ha pubblicato un avviso volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID-19.
I beneficiari sono micro e piccole imprese che:
- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane) attraverso un’unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di GIOVE ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda.
E' prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto per:
- spese di gestione;
- iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, è determinato in percentuale secondo i seguenti criteri (esempio):
- 40% per le imprese con perdite subite rispetto all’annualità 2019;
- 40% per le sole imprese che hanno provveduto o che provvederanno ad eseguire interventi di cui al punto b;
- 20% per le nuove imprese commerciali che hanno iniziato la propria attività nell’anno 2020.
L’istanza deve essere inviata a mezzo pec all’indirizzo comune.giove@postacert.umbria.it o tramite raccomandata AR e deve pervenire entro e non oltre le 12:00 del 23 gennaio 2021.