Il Piano transizione 5.0 agevola gli investimenti dell’impresa fino a 50 milioni di euro annui, ma va preso come riferimento l’anno di completamento (o conclusione) del progetto, e non il suo avvio. Ciò significa che se l’investimento innovativo viene iniziato e concluso nel 2024, nel 2025 (termine ultimo per realizzare l’intero programma imposto dalla normativa) l’impresa ha a disposizione un nuovo plafond di spesa ammissibile di 50 milioni di euro.
Se invece il progetto viene iniziato nel 2024 ma concluso nel 2025, il plafond disponibile nel 2025 è dato dalla differenza tra il plafond complessivamente disponibile (50.000.000 di euro) e l'ammontare del progetto iniziato nel 2024 (e concluso nel 2025).
È quanto ha chiarito la circolare operativa 16 agosto 2024, applicativa del decreto 24 luglio 2024 del ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), secondo cui il limite dei 50 milioni di euro riguarda sia gli investimenti trainanti (beni 4.0) che gli investimenti trainati.
Le precisazioni
Al riguardo, la normativa precisa innanzitutto che la data prevista di avvio del progetto non può essere precedente al 1° gennaio 2024 e che per il suo inserimento nell’apposita piattaforma del Gse (dal 7 agosto 2024), occorre compilare le schede relative ai dati e alle spese riferite all’investimento agevolato.
La informazioni da fornire
In particolare, devono essere forniti i seguenti dati e informazioni:
- i dati della struttura produttiva: denominazione e indirizzo e dati catastali della struttura produttiva; dichiarazione relativa all’univocità dei dati catastali;
- i dati dell’operatore: dati identificativi e di dettaglio dell’impresa richiedente; sede legale dell’impresa; legale rappresentante registrato in area clienti del portale Gse; data costituzione (obbligatoria se l’impresa non è una ditta individuale); data iscrizione al registro imprese (precedente alla data di compilazione e successiva, o uguale, alla data di costituzione) dell’impresa; nome e contatti del referente della richiesta ed eventuale delegato;
- la data prevista di fine del progetto, che deve essere successiva alla data di avvio;
- il risparmio annuo stimato percentuale: la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non può essere inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%;
- gli investimenti agevolabili: il progetto deve obbligatoriamente prevedere investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (investimenti trainanti), mentre può prevedere eventualmente interventi trainati: investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’auto-produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta; attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
- l’ammontare degli investimenti, ovvero il riepilogo dei costi ammissibili inseriti per l’anno 2024 e 2025. Il valore dei costi agevolabili è calcolato dal sistema con uno dei seguenti importi: la somma dei costi ammissibili previsti del progetto 2024 e 2025, se tale somma è minore o uguale al residuo disponibile per l’anno di conclusione dei lavori di realizzazione; il residuo per l’anno di conclusione dei lavori di realizzazione, se la somma dei costi ammissibili previsti del progetto 2024 e 2025 è maggiore di tale residuo.
Fonte: Italia Oggi, Impresa del 24 agosto 2024