Le nuove misure a sostegno delle imprese e degli operatori economici varate dal Governo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale come Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, più comunemente noto come "Decreto Sostegni", comprendono un nuovo aiuto ai soggetti colpiti dall'emergenza Covid-19, nella forma del contributo a fondo perduto.
Le istanze dovranno essere presentate a partire dal 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021 mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Rispetto ai contributi introdotti dai precedenti decreti "Ristori", il nuovo sostegno previsto all'art. 1 supera il meccanismo dei codici ATECO rivolgendosi di fatto a tutti i titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a condizione che abbiano subìto un calo di fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Inoltre, il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10.000.000 euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021).
A cambiare è anche il calcolo del contributo, il cui importo resta sempre collegato alla riduzione del fatturato ma è determinato considerando cinque diversi scaglioni in base al volume di ricavi e compensi, come di seguito meglio specificato:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro.
Per effettuare il calcolo si prende in considerazione l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020-2019.
In ogni caso il contributo non può superare i 150.000 euro e l'importo minimo è determinato in 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per le persone giuridiche.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato e ai fini del calcolo rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Un'altra novità riguarda la possibilità del contribuente di scegliere come utilizzare le somme spettanti: se beneficiarne tramite erogazione diretta oppure sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione con modello F24.